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Premesse:
Richiamato l’art. 151 e 172 c. 1 lett. C) D.Lgs. 267/2000in base al quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;

Considerato che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito come le tariffe della TARI siano approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe debbano essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Rilevato che a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (…)”. 

Richiamato tuttavia l’art. 1, comma 527, della L. 205/2017 con la quale risultano assegnate all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del ‘chi inquina paga’”.

Rilevato in particolare che l’Autorità opera in forza della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, per “garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, […] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori […]”.

Dato atto che relativamente all’anno 2020, l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020

- Verbale di Deliberizione del Consiglio Comunale n. 34/2019 del 27/12/2019

- Verbale di Deliberizione del Consiglio Comunale n. 1/2021 del 14/01/2021
...omissis... "di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2020, anche in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI una volta disponibile il nuovo PEF - di stabilire che l’eventuale conguaglio per l’anno 2020 venga ripartito nei PEF 2022 e 2023" ...omissis...




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